INFORMAZIONI COMMERCIALI O INFORMAZIONI INVESTIGATE?

UN'IMPORTANTE DIFFERENZA


È opinione diffusa che quando si parla di informazioni commerciali o di informazioni investigate si parli esattamente dello stesso servizio.
In senso generico, anche in termini tecnico operativi e addirittura in termini di autorizzazioni, questa affermazione trova una giusta considerazione grazie alla confusione che ha trovato fondamento nel d.m. 269/2010 in cui all'art 5 viene fatta una distinzione (che sino ad allora era rimasta generica) ai fini della definizione delle tipologie di attività che si intendono svolgere e per le quali è richiesta licenza di P.S. ai sensi dell'art 134 TULPS.

L'articolo in questione prevede la seguente classificazione di attività:
- investigatore privato;
- informatore commerciale;
- attività di indagine in ambito commerciale (antitaccheggio);
- attività di indagine in ambito assicurativo;
- attività d'indagine difensiva (indagini difensive penali).

I requisiti minimi professionali previsti per l'attività di informatore commerciali sono molto semplificati e sono risultati, sin dal momento della pubblicazione del d.m. indicata, nettamente sproporzionali rispetto alle altre 4 attività Basti pensare che, in merito al titolo minimo di studio da parte dei titolari di licenza di informazioni commerciali, prevede il diploma mentre per gli altri 4 prevede la laurea. Le esperienze pregresse richieste per le altre 4 attività investigative sono molto rigide (aver svolto attività investigativa come dipendente per almeno 3 anni da altro istituto investigativo) mentre invece per l'attività di informazioni commerciali basta essere stati intestatari o legali rappresentanti di un'impresa (di qualsiasi genere e/o senza alcuna analogia in materia).
Questa situazione di apertura autorizzativa in favore all'attività di "informazioni commerciali" ha permesso a diversi soggetti, nel caso più fortunato, operanti nel settore del recupero crediti, di dotarsi di licenza per la produzione e la vendita di informazioni commerciali, senza però avere le giuste competenze.

Il legislatore si è accorto di tale errore e attraverso il garante della privacy è arrivata tale ufficiale precisazione.
È stato infatti varato il codice deontologico delle informazioni commerciali che ha giustamente ripianato le competenze professionali degli operatori del settore.
In tale codice è stato infatti chiarito che gli elementi che un'informazione commerciale può contenere sono quelli prelevati presso fonti pubbliche, fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque o presso altri soggetti autorizzati dalla legge alla distribuzione e fornitura delle informazioni, considerando fuori norma qualsiasi altro dato.

Nelle attività più complesse ci si trova però spesso a dover rinvenire informazioni meno accessibili, sovente occultate dai debitori, che non possono essere ricavate da pubblici registri. Ci si trova a questo punto non più nel campo delle informazioni commerciali ma in quello di vere e proprie investigazioni. Queste ultime possono essere svolte, con valenza anche probatoria, solamente dalle imprese abilitate alle investigazioni private.

Riassumendo il tutto, avendo la legge individuato con precisione i contenuti informativi presenti in "un'informazione commerciale", in tale codice deontologico è stato chiarito che ogni altro elemento o dato è ritenuto fuori norma Su tale presupposto, le attività volte al rintraccio di beni aggredibili o di dati sensibili come ad esempio: il rintraccio del posto di lavoro, il domicilio reale del debitore ed ulteriori notizie, non elencate nel codice deontologico, sono ad esclusivo rilevamento da parte delle aziende con licenza per investigazioni private che hanno la possibilità, non solo di procedere alla raccolta di informazioni commerciali ma anche ad effettuare investigazioni per difendere un diritto in sede giudiziaria.

Per quanto indicato, le informazioni commerciali e le informazione investigate hanno presupposti, anche in termini di uso legale, nettamente differenti. Per tale motivo i nostri report investigati non sono classificati come "informazioni commerciali" ma come informazioni investigate volte a difendere un diritto in sede giudiziaria come ad esempio il recupero del credito in forma esecutiva
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